Art. 115.
(Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio).

      1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 114, provvede a istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera c). Nella cartella sono riportati, tra l'altro, i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 14.
      2. Oltre a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il datore di lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel registro di cui all'articolo 89, comma 2.
      3. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.
      4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2, è trasmessa all'ISPESL.

 

Pag. 136


      5. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla data di cessazione dell'esposizione.